ASSOCIAZIONE CONTRADA “IL PONTE“
S T A T U T O S O C I A L
E
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DENOMINAZIONE E STEMMA |
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Art. 1 – E’ costituita una Associazione
denominata "Contrada IL PONTE" avente per
effigie un Ponte ad un’arcata con
sottostante uno scorcio di fiume azzurro.
I colori sociali sono il blu, il rosso ed il giallo. |
SEDE E CONFINI
Art. 2 – L’associazione ha sede in Forte dei
Marmi in Via Olmi n. 142; possono però
essere costituite sedi secondarie.
I confini della Contrada Il Ponte sono:
- il territorio del Comune di Forte dei
Marmi;
- nell'ambito del Comune di Seravezza: tutto
il territorio a mare del Fiume Versilia, ed
il territorio a monte del fiume Versilia
compreso tra la Via Federigi, la via
Fiumetto, la Via delle Mordure ed il Fiume
Versilia stesso.
Tutti gli abitanti di tale territorio
vengono chiamati Contradaioli.
FINALITA' ED ATTIVITA'
Art. 3 - La Contrada IL PONTE non persegue
fini politici, religiosi e di lucro.
Ha il compito di:
- Organizzare divertimenti, feste e sports
per tutto il paese.
- Promuovere sotto il profilo storico e
turistico il Comune di Forte dei Marmi.
- Svolgere promozioni sociali e di
formazione extrascolastica per i giovani.
- Perpetuare attraverso i tempi, tramite il
proprio Gruppo Sbandieratori e Musici, il
gioco della bandiera in tutte le sue
espressioni storiche, tradizionali,
folkloristiche e sportive, che stanno anche
alla base del Palio dei Micci.
- L’Associazione Contrada IL PONTE partecipa
alle manifestazioni indette dalla Pro-Loco
di Querceta, dalla Federazione Italiana
Sbandieratori (F.I.SB.), nonché a tutte le
manifestazioni cui verrà invitata, purché
rivestano carattere storico, folkloristico,
culturale, sociale o propagandistico.
CATEGORIE DEI SOCI
Art. 4 – L’Associazione Contrada IL PONTE è
costituita da Soci che hanno i doveri e i
diritti in seguito specificati e sono
distinti nelle seguenti categorie:
a)- Soci Onorari;
b)- Soci Ordinari.
Sono soci Onorari coloro che vengono
nominati come tali dal Consiglio Direttivo
per particolari benemerenze. Essi non
saranno tenuti al pagamento di alcuna quota
sociale, né avranno obblighi verso
l’Associazione "Contrada IL PONTE" o verso
terzi.
Sono soci Ordinari tutti coloro in possesso
della tessera sociale dell'anno in corso.
Art. 5 - Per divenire soci dell’Associazione
"Contrada IL PONTE", i simpatizzanti devono
elargire una quota annua che viene stabilita
dal Consiglio Direttivo in carica e che deve
essere anticipata in un’unica soluzione.
Art. 6 - Con l'acquisto della tessera
sociale, Il Socio si impegna ad accettare il
presente statuto e assume tutti i diritti e
i doveri in esso specificati.
Inoltre la tessera consente di godere di
particolari vantaggi offerti
dall’Associazione.
Art. 7 – La tessera è incedibile ed il
rapporto sociale si estingue con la morte o
con le dimissioni del socio.
Art. 8 - I soci che vogliono dimettersi
devono comunicare per scritto la propria
decisione al Consiglio Direttivo.
Art. 9 - I Contradaioli hanno diritto a
partecipare alla vita della Contrada.
I Soci Onorari ed Ordinari hanno diritto di
stabilire struttura ed indirizzi delle
attività dell’Associazione mediante il voto
espresso in Assemblea oppure per Referendum
Sociale.
Art. 10 - Il socio deve astenersi da
qualsiasi atto che possa nuocere
all’Associazione.
ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE CONTRADA IL
PONTE
Art. 11 – Tutte le cariche sociali sono
conferite a titolo gratuito. Gli organi
ordinari dell’Associazione sono:
- Assemblea dei Soci.
- Presidente dell’Associazione.
- Presidente del Consiglio Direttivo.
- Consiglio Direttivo.
L’organo straordinario dell’Associazione è:
- Commissario Straordinario.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 – L’Assemblea dei soci può essere
Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria ha luogo:
- ogni anno entro il 31 ottobre;
- ogni tre anni per le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria ha luogo:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga
opportuno convocarla per discutere questioni
sociali di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
- quando il consiglio sia dimissionario;
- quando1/3 almeno dei soci ordinari ne
richieda la convocazione al Consiglio
Direttivo, specificando gli argomenti da
porre all’ordine del giorno.
Art. 13 – La convocazione dei soci per le
Assemblee Ordinarie e Straordinarie deve
essere fatta mediante avviso affisso nella
sede sociale e presso i pubblici esercizi
esistenti nel territorio della Contrada.
L’avviso di convocazione deve essere affisso
almeno dieci (10) giorni prima della data
stabilita e deve specificare gli argomenti
all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo
della riunione.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia
dimissionario a norma dell’art. 26,
l’Assemblea Straordinaria deve essere
convocata dal Consiglio Direttivo entro
quindici (15) giorni dalla data delle
dimissioni stesse.
Art. 14 – Alle Assemblee possono intervenire
tutti i Contradaioli. Ogni socio, compiuto
il diciottesimo (18) anno di età, può
esprimere unicamente il proprio voto per
variare lo statuto e nominare il Presidente
dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo
(cariche Sociali). Non sono ammesse deleghe
da parte dei soci assenti.
Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria annuale ha
per oggetto:
a)- la discussione delle relazioni morali,
finanziarie e amministrative del Consiglio
Direttivo;
b)- la discussione di ogni altro argomento
di ordinaria amministrazione posto
all'Ordine del Giorno.
E' facoltà dei soci inserire argomenti di
discussione all’ordine del giorno, purché la
relativa richiesta, sottoscritta da almeno
dieci soci, venga presentata al Consiglio
Direttivo con lettera raccomandata entro e
non oltre il 15 ottobre.
Art. 16 - L'Assemblea sarà regolarmente
costituita in prima convocazione con la
personale presenza di almeno due terzi dei
soci ordinari.
Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la
prima convocazione, l'Assemblea si intenderà
validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei
presenti aventi diritto al voto, purché non
inferiori alla metà più uno del numero dei
Consiglieri in carica.
Art. 17 - L'Assemblea viene aperta dal
Presidente dell’Associazione in Carica o da
chi ne fa le veci e procede subito
all’elezione dell'Ufficio di Presidenza,
composto da un Presidente dell’Assemblea, da
un Segretario dell’Assemblea e da due
scrutatori (in caso di votazioni).
Art. 18 - Le decisioni dell’Assemblea
saranno prese a maggioranza semplice, fatta
eccezione per:
a)- le decisioni eventualmente concernenti
la trasformazione, fusione o scioglimento
dell’Associazione, che dovranno essere prese
con il voto favorevole di almeno quattro
quinti (4/5) dei soci Ordinari;
b)- le modifiche dello Statuto, che potranno
essere approvate a maggioranza semplice,
unitamente alle decisioni di cui al punto
a), dovranno essere prese in Assemblea
Straordinaria.
Tutte le decisioni devono constare del
verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario
dell’Assemblea, e trascritte nell'apposito
registro.
Art. 19 - L'Assemblea, prima dell'inizio
della discussione, su proposta del
Presidente dell’Assemblea, delibererà in
merito ai modi e termini delle votazioni:
per alzata di mano o per appello nominale.
Su richiesta della maggioranza semplice dei
votanti, il Presidente dell’Assemblea deve
indire la votazione segreta.
Nell'accertamento delle maggioranze, il
Presidente dell’Assemblea viene assistito
dagli scrutatori.
Art. 20 - L’elezione del PRESIDENTE
dell’Associazione avverrà su indicazione di
uno o più nominativi ad ognuno dei quali
sarà preventivamente collegata una lista
contenente un massimo di n.40 consiglieri, i
quali saranno automaticamente eletti insieme
al relativo Presidente dell’Associazione al
quale sono collegati.
In caso di più nominativi per la candidatura
a Presidente dell’Associazione e lista di
Consiglieri collegati, l’Assemblea deciderà
sulle modalità della votazione.
Ogni candidato a Consigliere potrà essere
iscritto ad una sola lista collegata al
relativo candidato a Presidente
dell’Associazione.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
CONTRADA “IL PONTE”
Art. 21 - Il Presidente dell’ Associazione
Contrada “Il Ponte” eletto dall’Assemblea
dei Soci, rappresenta, anche agli effetti di
legge, L’Associazione stessa. Unitamente al
Presidente del Consiglio convoca il
Consiglio stesso; dichiara aperte le
Assemblee.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue
funzioni sono esercitate dal Presidente del
Consiglio, o in difetto, dal Vice-Presidente
dell’Associazione o dal consigliere più
anziano.
Verso i terzi, la firma di una delle dette
persone farà di per se prova dell'assenza o
impedimento del Presidente dell’Associazione
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 – Il Presidente del Consiglio eletto
in seno al Consiglio Direttivo, unitamente
al Presidente dell’associazione convoca il
Consiglio stesso, ne presiede le riunioni,
ed organizza i lavori e le attività.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente
della Contrada o in difetto, dal consigliere
più anziano.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 23 – La Contrada è diretta e
amministrata da un Consiglio Direttivo
composto dal Presidente dell’Associazione e
da un massimo di quaranta (40) consiglieri,
eletti a norma degli artt. 11 e 20 del
presente Statuto.
Non possono essere eletti a Consigliere,
soci di età inferiore ai 18 anni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre
anni e i suoi membri possono essere
rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge in seno a se
stesso:
- Presidente del Consiglio;
- 1 o 2 Vice-Presidente dell’Associazione;
- Segretario Generale;
- 1 o 2 Vice-Segretario Generale;
- Segretario Amministrativo;
- 1 o 2 Vice-Segretario Amministrativo;
- Tesoriere;
- 2 Revisori dei conti;
- 1 o 2 Magazzinieri;
- Responsabili Gruppo Sbandieratori e
Musici.
L'elezione delle cariche sociali, è valida
solo se si raggiunge la metà più uno dei
Consiglieri presenti, purché non siano
inferiori alla metà più uno dei Consiglieri
eletti.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolar
modo deliberare sulla assunzione di
finanziamenti ed obbligazioni e sulla
prestazione di garanzia degli acquisti.
Art.24 - I Consiglieri che risulteranno
assenti a n.5 riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo, senza giustificato
motivo comunicato preventivamente al
Presidente dell’Associazione, saranno
considerati dimissionari.
Il Presidente dell’Associazione comunicherà
loro il verificarsi delle dimissioni per
assenza ingiustificata, chiedendo le dovute
delucidazioni.
Trascorsi gg.15 dalla fatta comunicazione,
senza ricevere motivazioni a giustificazione
delle assenze, o qualora il Consiglio
Direttivo ritenga non valide le
giustificazioni, a seguito di “presa d’atto”
da parte del Consiglio Direttivo stesso, il
Presidente dell’Associazione notificherà ai
medesimi l’avvenuta cancellazione
dall’elenco dei Consiglieri.
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo si riunisce
ad iniziativa del Presidente
dell’Associazione, del Presidente del
Consiglio, o su richiesta di almeno cinque
(5) consiglieri.
Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno,
può invitare alle sue riunioni, a scopo
consultivo, personale particolarmente
competente sugli argomenti posti all'Ordine
del Giorno.
Le decisioni del Consiglio verranno prese a
maggioranza semplice e debbono essere
verbalizzate nell'apposito Libro Sociale dal
Segretario Generale.
Art. 26 – Nel caso di dimissioni del
Consiglio Direttivo, per il periodo
intercorrente fra tale dimissioni e la
nomina del nuovo Consiglio, o eventualmente,
del Commissario Straordinario, il Consiglio
dimissionario resta in carica per terminare
gli affari di ordinaria amministrazione.
Art. 27 – Si considera dimissionario
l'intero Consiglio Direttivo qualora si
dimetta il Presidente dell’Associazione o
vengano a mancare la metà più uno dei
consiglieri in carica.
Fuori da tali ipotesi, qualora si dimettano
o vengano a mancare fino alla metà dei
consiglieri in carica, il Consiglio stesso
ha la facoltà di reintegrarsi, con sua
delibera e votazione unanime dei rimanenti
consiglieri. Inoltre, qualora i Consiglieri
eletti siano in numero inferiore a quaranta
(40), il Consiglio ha ugualmente la
possibilità di integrarsi con voto unanime
fino al raggiungimento del numero massimo
prefissato. I consiglieri così nominati
decadono dalla carica assieme al Consiglio
Direttivo del quale sono entrati a far
parte.
Art. 28 – Al momento della sua entrata in
carica, il nuovo Consiglio Direttivo deve
liberare i membri del Consiglio cessato,
decaduto o dimissionario, da tutte le
obbligazioni in proprio da costoro assunte e
dalle garanzie da essi fornite
nell'interesse dell’Associazione, fatta
eccezione per le obbligazioni e garanzie che
il Consiglio Direttivo subentrante ritenga
dover contestare nel termine perentorio di
trenta (30) giorni dalla sua entrata in
carica effettiva.
Ogni decisione in merito alle obbligazioni
contestate deve essere demandata ad un
Collegio Arbitrale di tre membri non soci,
nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo. Il Collegio arbitrale deve rendere
il suo parere entro trenta (30) giorni dalla
nomina.
Ove il Consiglio subentrante non liberi i
membri del Consiglio cessante dalle
obbligazioni non contestate e non ottemperi
alle decisioni contenute nel parere del
Collegio Arbitrale, esso sarà considerato
dimissionario di diritto e si procederà a
nuove elezioni, o se necessario, alla nomina
del Commissario Straordinario.
Art. 29 – Eventuali azioni di responsabilità
contro il Presidente dell’Associazione o i
membri del Consiglio Direttivo, dovranno
essere autorizzate dall'Assemblea
Straordinaria dei soci, che provvederà a
dichiarare decaduti dalla carica gli
amministratori contro i quali occorra
procedere.
L'azione sarà esercitata dal Presidente
dell’Associazione restato in carica, se non
soggetto a giudizio, o dall'Assemblea
Deliberante.
Art. 30 – Il Segretario Generale redige i
verbali, attende alla corrispondenza, cura
la tenuta del Libro Soci e delle presenze
dei Consiglieri, comunica loro le decisioni
del Consiglio Direttivo e comunica gli
inviti per le riunioni del Consiglio e delle
Assemblee.
E’ inoltre responsabile dell’Archivio
storico della Contrada, ne cura la
conservazione ed aggiornamento con
l’archiviazione della documentazione
relativa a tutte le attività annuali della
Contrada.
In assenza del Segretario Generale, i
verbali delle riunioni di Consiglio verranno
redatti dal Vice-Segretario Generale, o in
difetto, dal Consigliere più giovane.
Art. 31 – Il Segretario Amministrativo ha il
controllo di tutte le attività economiche
della Contrada. In collaborazione con il
Tesoriere provvede alla predisposizione e
aggiornamento degli appositi registri
contabili di tutte le entrate ed uscite
delle varie attività, dispone e predispone
la preparazione dei rendiconti e resoconti
annuali e/o a scadenze periodiche. Segue ed
ha la responsabilità di tutte le scadenze
finanziare, dichiarazioni contabili ed
amministrative di tutte le attività della
Contrada.
Art. 32 - Il Tesoriere, in collaborazione
con il Segretario Amministrativo, emette i
mandati di cassa e dispone per la
preparazione dei rendiconti, ed ha in
custodia il denaro contante per le piccole
spese di ordinaria Amministrazione.
Ogni prelievo effettuato dal Tesoriere,
dovrà essere autorizzato dal Consiglio
Direttivo o dal Presidente dell’Associazione
Ogni operazione amministrativa, dovrà
preventivamente essere registrata dal
Tesoriere negli appositi registri contabili.
Art. 33 - I Revisori dei Conti, collaborano
con il Segretario Amministrativo ed il
Tesoriere e provvedono al controllo delle
attività amministrative dell’Associazione.
Art. 34 – Il Magazziniere ha in custodia la
sede della Contrada, le attrezzature, il
parco vestiti storici ed ogni altro
materiale che costituisca patrimonio
dell’Associazione, provvede alla
compilazione e conservazione del libro degli
inventari sociali.
GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI
Il Gruppo Sbandieratori e Musici si articola
ed ha i seguenti compiti:
Art. 35 – Il Responsabile del Gruppo
Sbandieratori e Musici è delegato a
rappresentare la Contrada “Il Ponte” in seno
alla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB.).
Esso può avvalersi in seno al Gruppo stesso,
di un ufficio di segreteria che collabori
per la migliore organizzazione delle varie
attività.
E’ garante presso il Consiglio Direttivo
dell'attività del Gruppo, sia sotto il
profilo economico che
agonistico-propagandistico.
Art. 36 – Il Gruppo, quale parte integrante
della Contrada, partecipa al Palio dei Micci
di Querceta inserito nel Corteo Storico
della Contrada “Il Ponte”, ed a tutte le
manifestazioni, federali e di qualsiasi
altra natura, alle quali il Consiglio della
Contrada deciderà di partecipare.
Art. 37- Il Gruppo non ha patrimonio ne
amministrazione propria.
Art. 38 – Le finalità del Gruppo, oltre a
promuovere il Comune di appartenenza, sono
quelle di perpetuare attraverso i tempi, il
secolare gioco della bandiera in tutte le
sue espressioni folcloristiche, storiche,
tradizionali, sportive e propagandistiche,
per dar modo agli ultimi depositari di
questa antica arte, di stringere tra loro
legami di fraternità ed amicizia,
contribuendo, in uno spirito di mutua
collaborazione, alla diffusione tra i popoli
di questo antico patrimonio culturale.
Si candida inoltre ad essere un punto di
riferimento per l’aggregazione di giovani
alla pari di tutte le altre attività
sportive.
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 39 – Qualora l'Assemblea Ordinaria od
una Assemblea Straordinaria, convocata ai
sensi degli art. 12 e 13 del presente
Statuto, esprima voto di sfiducia
sull'operato del Presidente
dell’Associazione e del Consiglio Direttivo,
oppure questi si rendano dimissionari,
l'Assemblea potrà provvedere alla elezione
di un nuovo Presidente dell’Associazione e
del Consiglio Direttivo, oppure, se lo
ritenga opportuno, di un Commissario
Straordinario, anche se tale sostituzione
nelle cariche sociali non fosse prevista
dall'Ordine del Giorno. Tale Ordine del
Giorno deve però prevedere la discussione
sull'operato del Consiglio Direttivo qualora
si tratti di Assemblea Straordinaria.
Art. 40 – Il Commissario Straordinario può
essere scelto anche tra i non soci. Egli
dura in carica un periodo massimo di tre (3)
mesi, salvo che una successiva Assemblea
stabilisca una proroga ed avrà i poteri e
gli obblighi normalmente spettanti al
Presidente dell’Associazione ed al Consiglio
Direttivo.
Il Commissario Straordinario, prima della
scadenza del suo mandato, dovrà convocare
l'Assemblea per la nomina del nuovo
Presidente dell’Associazione e del Consiglio
Direttivo.
REFERENDUM SOCIALE
Art. 41 – Il Consiglio Direttivo può
interpellare i soci in ordine a qualsiasi
argomento di interesse sociale.
Il referendum sociale si svolge per mezzo di
schede autenticate con la firma del
Segretario Generale del Consiglio Direttivo.
Tali schede vengono inviate a tutti i soci,
i quali possono esprimere il proprio voto
restituendo anonimamente la scheda in busta
chiusa, o tramite posta o nell’urna
preparata all'uopo presso la Sede Sociale.
RENDICONTO ANNUALE
Art. 42 – La gestione sociale ha inizio il
primo novembre di ogni anno e termina il 31
di ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio presenterà ogni anno
all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione
di cui all'Art. 15 lett. a) il consuntivo di
tale gestione.
Art. 43 – E’ fatto divieto durante la vita
dell’Associazione la distribuzione degli
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitali, ai soci, salvo diverse
disposizioni di legge
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 44 – Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni immobili e mobili
appartenenti ad essa, ed è incrementato:
a)- dalle quote sociali;
b)- dal ricavato netto delle manifestazioni
organizzate dall’Associazione stessa;
c)- dagli utili delle manifestazioni
organizzate dalla Pro Loco di Querceta;
d)- da eventuali contributi erogati
volontariamente da Enti o persone.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
CONTRADA “IL PONTE”
Art. 45 – Lo scioglimento dell’Associazione,
che avverrà unicamente nel caso vengano a
mancare i presupposti di cui all'art. 3 del
presente Statuto, dovrà essere approvato con
la maggioranza di cui all'Art. 18 lett. a).
In questa evenienza, l'Assemblea deve
destinare il proprio patrimonio, o ad
associazioni con fini analoghi al proprio, o
a fini di pubblica utilità, dopo però aver
sentito preventivamente l’Organismo di
Controllo di cui Art.3 com.190 della legge
del 23 dicembre 1996 N.667 del C.C., o salvo
diversa disposizione di legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 46 – Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto, si farà ricorso alle
disposizioni vigenti in materia.
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L'anno duemilatre e questo giorno cinque del
mese di ottobre
(05/10/2003)
L'Assemblea Straordinara dei Soci, convocata
dall'attuale Consiglio Direttivo per la data
odierna alle ore 9,30 in prima convocazione
ed alle ore 10,00 in seconda convocazione,
nell'attuale sede della Contrada sita in Via
Olmi n.142, loc. Vaiana - Forte dei Marmi
(LU)
A P P R O V A
il sopra descritto Statuto.
Il presente Statuto, diviene immediatamente
esecutivo.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA
Lari Nevio Silvestri Sonia
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nostro Statuto