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Emanuele Lari

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Jonathan Baldini

Contrada Il Ponte  2006

 
     
 
 
 
I Presidenti Statuto Sociale

ASSOCIAZIONE CONTRADA “IL PONTE“

S T A T U T O    S O C I A L E

DENOMINAZIONE E STEMMA

Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata "Contrada IL PONTE" avente per effigie un Ponte ad un’arcata con sottostante uno scorcio di fiume azzurro.
I colori sociali sono il blu, il rosso ed il giallo.

SEDE E CONFINI

Art. 2 – L’associazione ha sede in Forte dei Marmi in Via Olmi n. 142; possono però essere costituite sedi secondarie.
I confini della Contrada Il Ponte sono:
- il territorio del Comune di Forte dei Marmi;
- nell'ambito del Comune di Seravezza: tutto il territorio a mare del Fiume Versilia, ed il territorio a monte del fiume Versilia compreso tra la Via Federigi, la via Fiumetto, la Via delle Mordure ed il Fiume Versilia stesso.
Tutti gli abitanti di tale territorio vengono chiamati Contradaioli.

FINALITA' ED ATTIVITA'

Art. 3 - La Contrada IL PONTE non persegue fini politici, religiosi e di lucro.
Ha il compito di:
- Organizzare divertimenti, feste e sports per tutto il paese.
- Promuovere sotto il profilo storico e turistico il Comune di Forte dei Marmi.
- Svolgere promozioni sociali e di formazione extrascolastica per i giovani.
- Perpetuare attraverso i tempi, tramite il proprio Gruppo Sbandieratori e Musici, il gioco della bandiera in tutte le sue espressioni storiche, tradizionali, folkloristiche e sportive, che stanno anche alla base del Palio dei Micci.
- L’Associazione Contrada IL PONTE partecipa alle manifestazioni indette dalla Pro-Loco di Querceta, dalla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB.), nonché a tutte le manifestazioni cui verrà invitata, purché rivestano carattere storico, folkloristico, culturale, sociale o propagandistico.

CATEGORIE DEI SOCI

Art. 4 – L’Associazione Contrada IL PONTE è costituita da Soci che hanno i doveri e i diritti in seguito specificati e sono distinti nelle seguenti categorie:
a)- Soci Onorari;
b)- Soci Ordinari.
Sono soci Onorari coloro che vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze. Essi non saranno tenuti al pagamento di alcuna quota sociale, né avranno obblighi verso l’Associazione "Contrada IL PONTE" o verso terzi.
Sono soci Ordinari tutti coloro in possesso della tessera sociale dell'anno in corso.

Art. 5 - Per divenire soci dell’Associazione "Contrada IL PONTE", i simpatizzanti devono elargire una quota annua che viene stabilita dal Consiglio Direttivo in carica e che deve essere anticipata in un’unica soluzione.

Art. 6 - Con l'acquisto della tessera sociale, Il Socio si impegna ad accettare il presente statuto e assume tutti i diritti e i doveri in esso specificati.
Inoltre la tessera consente di godere di particolari vantaggi offerti dall’Associazione.

Art. 7 – La tessera è incedibile ed il rapporto sociale si estingue con la morte o con le dimissioni del socio.

Art. 8 - I soci che vogliono dimettersi devono comunicare per scritto la propria decisione al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - I Contradaioli hanno diritto a partecipare alla vita della Contrada.
I Soci Onorari ed Ordinari hanno diritto di stabilire struttura ed indirizzi delle attività dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea oppure per Referendum Sociale.

Art. 10 - Il socio deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE CONTRADA IL PONTE

Art. 11 – Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Gli organi ordinari dell’Associazione sono:
- Assemblea dei Soci.
- Presidente dell’Associazione.
- Presidente del Consiglio Direttivo.
- Consiglio Direttivo.
L’organo straordinario dell’Associazione è:
- Commissario Straordinario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L’Assemblea dei soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria ha luogo:
- ogni anno entro il 31 ottobre;
- ogni tre anni per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria ha luogo:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il consiglio sia dimissionario;
- quando1/3 almeno dei soci ordinari ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo, specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Art. 13 – La convocazione dei soci per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e presso i pubblici esercizi esistenti nel territorio della Contrada.
L’avviso di convocazione deve essere affisso almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia dimissionario a norma dell’art. 26, l’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro quindici (15) giorni dalla data delle dimissioni stesse.

Art. 14 – Alle Assemblee possono intervenire tutti i Contradaioli. Ogni socio, compiuto il diciottesimo (18) anno di età, può esprimere unicamente il proprio voto per variare lo statuto e nominare il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo (cariche Sociali). Non sono ammesse deleghe da parte dei soci assenti.

Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria annuale ha per oggetto:
a)- la discussione delle relazioni morali, finanziarie e amministrative del Consiglio Direttivo;
b)- la discussione di ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'Ordine del Giorno.
E' facoltà dei soci inserire argomenti di discussione all’ordine del giorno, purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno dieci soci, venga presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro e non oltre il 15 ottobre.

Art. 16 - L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la personale presenza di almeno due terzi dei soci ordinari.
Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, purché non inferiori alla metà più uno del numero dei Consiglieri in carica.

Art. 17 - L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell’Associazione in Carica o da chi ne fa le veci e procede subito all’elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente dell’Assemblea, da un Segretario dell’Assemblea e da due scrutatori (in caso di votazioni).

Art. 18 - Le decisioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:
a)- le decisioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione, che dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei soci Ordinari;
b)- le modifiche dello Statuto, che potranno essere approvate a maggioranza semplice, unitamente alle decisioni di cui al punto a), dovranno essere prese in Assemblea Straordinaria.
Tutte le decisioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell’Assemblea, e trascritte nell'apposito registro.

Art. 19 - L'Assemblea, prima dell'inizio della discussione, su proposta del Presidente dell’Assemblea, delibererà in merito ai modi e termini delle votazioni: per alzata di mano o per appello nominale.
Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dell’Assemblea deve indire la votazione segreta.
Nell'accertamento delle maggioranze, il Presidente dell’Assemblea viene assistito dagli scrutatori.

Art. 20 - L’elezione del PRESIDENTE dell’Associazione avverrà su indicazione di uno o più nominativi ad ognuno dei quali sarà preventivamente collegata una lista contenente un massimo di n.40 consiglieri, i quali saranno automaticamente eletti insieme al relativo Presidente dell’Associazione al quale sono collegati.
In caso di più nominativi per la candidatura a Presidente dell’Associazione e lista di Consiglieri collegati, l’Assemblea deciderà sulle modalità della votazione.
Ogni candidato a Consigliere potrà essere iscritto ad una sola lista collegata al relativo candidato a Presidente dell’Associazione.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CONTRADA “IL PONTE”

Art. 21 - Il Presidente dell’ Associazione Contrada “Il Ponte” eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta, anche agli effetti di legge, L’Associazione stessa. Unitamente al Presidente del Consiglio convoca il Consiglio stesso; dichiara aperte le Assemblee.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio, o in difetto, dal Vice-Presidente dell’Associazione o dal consigliere più anziano.
Verso i terzi, la firma di una delle dette persone farà di per se prova dell'assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 – Il Presidente del Consiglio eletto in seno al Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente dell’associazione convoca il Consiglio stesso, ne presiede le riunioni, ed organizza i lavori e le attività.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente della Contrada o in difetto, dal consigliere più anziano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 – La Contrada è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione e da un massimo di quaranta (40) consiglieri, eletti a norma degli artt. 11 e 20 del presente Statuto.
Non possono essere eletti a Consigliere, soci di età inferiore ai 18 anni.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge in seno a se stesso:
- Presidente del Consiglio;
- 1 o 2 Vice-Presidente dell’Associazione;
- Segretario Generale;
- 1 o 2 Vice-Segretario Generale;
- Segretario Amministrativo;
- 1 o 2 Vice-Segretario Amministrativo;
- Tesoriere;
- 2 Revisori dei conti;
- 1 o 2 Magazzinieri;
- Responsabili Gruppo Sbandieratori e Musici.
L'elezione delle cariche sociali, è valida solo se si raggiunge la metà più uno dei Consiglieri presenti, purché non siano inferiori alla metà più uno dei Consiglieri eletti.
Al Consiglio Direttivo spetta in particolar modo deliberare sulla assunzione di finanziamenti ed obbligazioni e sulla prestazione di garanzia degli acquisti.

Art.24 - I Consiglieri che risulteranno assenti a n.5 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo comunicato preventivamente al Presidente dell’Associazione, saranno considerati dimissionari.
Il Presidente dell’Associazione comunicherà loro il verificarsi delle dimissioni per assenza ingiustificata, chiedendo le dovute delucidazioni.
Trascorsi gg.15 dalla fatta comunicazione, senza ricevere motivazioni a giustificazione delle assenze, o qualora il Consiglio Direttivo ritenga non valide le giustificazioni, a seguito di “presa d’atto” da parte del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente dell’Associazione notificherà ai medesimi l’avvenuta cancellazione dall’elenco dei Consiglieri.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente dell’Associazione, del Presidente del Consiglio, o su richiesta di almeno cinque (5) consiglieri.
Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, personale particolarmente competente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Le decisioni del Consiglio verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito Libro Sociale dal Segretario Generale.

Art. 26 – Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, per il periodo intercorrente fra tale dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, o eventualmente, del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per terminare gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 27 – Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora si dimetta il Presidente dell’Associazione o vengano a mancare la metà più uno dei consiglieri in carica.
Fuori da tali ipotesi, qualora si dimettano o vengano a mancare fino alla metà dei consiglieri in carica, il Consiglio stesso ha la facoltà di reintegrarsi, con sua delibera e votazione unanime dei rimanenti consiglieri. Inoltre, qualora i Consiglieri eletti siano in numero inferiore a quaranta (40), il Consiglio ha ugualmente la possibilità di integrarsi con voto unanime fino al raggiungimento del numero massimo prefissato. I consiglieri così nominati decadono dalla carica assieme al Consiglio Direttivo del quale sono entrati a far parte.

Art. 28 – Al momento della sua entrata in carica, il nuovo Consiglio Direttivo deve liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell’Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga dover contestare nel termine perentorio di trenta (30) giorni dalla sua entrata in carica effettiva.
Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate deve essere demandata ad un Collegio Arbitrale di tre membri non soci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio arbitrale deve rendere il suo parere entro trenta (30) giorni dalla nomina.
Ove il Consiglio subentrante non liberi i membri del Consiglio cessante dalle obbligazioni non contestate e non ottemperi alle decisioni contenute nel parere del Collegio Arbitrale, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni, o se necessario, alla nomina del Commissario Straordinario.

Art. 29 – Eventuali azioni di responsabilità contro il Presidente dell’Associazione o i membri del Consiglio Direttivo, dovranno essere autorizzate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà a dichiarare decaduti dalla carica gli amministratori contro i quali occorra procedere.
L'azione sarà esercitata dal Presidente dell’Associazione restato in carica, se non soggetto a giudizio, o dall'Assemblea Deliberante.

Art. 30 – Il Segretario Generale redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro Soci e delle presenze dei Consiglieri, comunica loro le decisioni del Consiglio Direttivo e comunica gli inviti per le riunioni del Consiglio e delle Assemblee.
E’ inoltre responsabile dell’Archivio storico della Contrada, ne cura la conservazione ed aggiornamento con l’archiviazione della documentazione relativa a tutte le attività annuali della Contrada.
In assenza del Segretario Generale, i verbali delle riunioni di Consiglio verranno redatti dal Vice-Segretario Generale, o in difetto, dal Consigliere più giovane.

Art. 31 – Il Segretario Amministrativo ha il controllo di tutte le attività economiche della Contrada. In collaborazione con il Tesoriere provvede alla predisposizione e aggiornamento degli appositi registri contabili di tutte le entrate ed uscite delle varie attività, dispone e predispone la preparazione dei rendiconti e resoconti annuali e/o a scadenze periodiche. Segue ed ha la responsabilità di tutte le scadenze finanziare, dichiarazioni contabili ed amministrative di tutte le attività della Contrada.

Art. 32 - Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario Amministrativo, emette i mandati di cassa e dispone per la preparazione dei rendiconti, ed ha in custodia il denaro contante per le piccole spese di ordinaria Amministrazione.
Ogni prelievo effettuato dal Tesoriere, dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Associazione
Ogni operazione amministrativa, dovrà preventivamente essere registrata dal Tesoriere negli appositi registri contabili.

Art. 33 - I Revisori dei Conti, collaborano con il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere e provvedono al controllo delle attività amministrative dell’Associazione.

Art. 34 – Il Magazziniere ha in custodia la sede della Contrada, le attrezzature, il parco vestiti storici ed ogni altro materiale che costituisca patrimonio dell’Associazione, provvede alla compilazione e conservazione del libro degli inventari sociali.

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI
Il Gruppo Sbandieratori e Musici si articola ed ha i seguenti compiti:

Art. 35 – Il Responsabile del Gruppo Sbandieratori e Musici è delegato a rappresentare la Contrada “Il Ponte” in seno alla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB.).
Esso può avvalersi in seno al Gruppo stesso, di un ufficio di segreteria che collabori per la migliore organizzazione delle varie attività.
E’ garante presso il Consiglio Direttivo dell'attività del Gruppo, sia sotto il profilo economico che agonistico-propagandistico.

Art. 36 – Il Gruppo, quale parte integrante della Contrada, partecipa al Palio dei Micci di Querceta inserito nel Corteo Storico della Contrada “Il Ponte”, ed a tutte le manifestazioni, federali e di qualsiasi altra natura, alle quali il Consiglio della Contrada deciderà di partecipare.

Art. 37- Il Gruppo non ha patrimonio ne amministrazione propria.

Art. 38 – Le finalità del Gruppo, oltre a promuovere il Comune di appartenenza, sono quelle di perpetuare attraverso i tempi, il secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni folcloristiche, storiche, tradizionali, sportive e propagandistiche, per dar modo agli ultimi depositari di questa antica arte, di stringere tra loro legami di fraternità ed amicizia, contribuendo, in uno spirito di mutua collaborazione, alla diffusione tra i popoli di questo antico patrimonio culturale.
Si candida inoltre ad essere un punto di riferimento per l’aggregazione di giovani alla pari di tutte le altre attività sportive.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 39 – Qualora l'Assemblea Ordinaria od una Assemblea Straordinaria, convocata ai sensi degli art. 12 e 13 del presente Statuto, esprima voto di sfiducia sull'operato del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, oppure questi si rendano dimissionari, l'Assemblea potrà provvedere alla elezione di un nuovo Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, oppure, se lo ritenga opportuno, di un Commissario Straordinario, anche se tale sostituzione nelle cariche sociali non fosse prevista dall'Ordine del Giorno. Tale Ordine del Giorno deve però prevedere la discussione sull'operato del Consiglio Direttivo qualora si tratti di Assemblea Straordinaria.

Art. 40 – Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci. Egli dura in carica un periodo massimo di tre (3) mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio Direttivo.
Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo.  

REFERENDUM SOCIALE

Art. 41 – Il Consiglio Direttivo può interpellare i soci in ordine a qualsiasi argomento di interesse sociale.
Il referendum sociale si svolge per mezzo di schede autenticate con la firma del Segretario Generale del Consiglio Direttivo.
Tali schede vengono inviate a tutti i soci, i quali possono esprimere il proprio voto restituendo anonimamente la scheda in busta chiusa, o tramite posta o nell’urna preparata all'uopo presso la Sede Sociale.

RENDICONTO ANNUALE

Art. 42 – La gestione sociale ha inizio il primo novembre di ogni anno e termina il 31 di ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio presenterà ogni anno all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione di cui all'Art. 15 lett. a) il consuntivo di tale gestione.

Art. 43 – E’ fatto divieto durante la vita dell’Associazione la distribuzione degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 44 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti ad essa, ed è incrementato:
a)- dalle quote sociali;
b)- dal ricavato netto delle manifestazioni organizzate dall’Associazione stessa;
c)- dagli utili delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Querceta;
d)- da eventuali contributi erogati volontariamente da Enti o persone.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CONTRADA “IL PONTE”

Art. 45 – Lo scioglimento dell’Associazione, che avverrà unicamente nel caso vengano a mancare i presupposti di cui all'art. 3 del presente Statuto, dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all'Art. 18 lett. a).
In questa evenienza, l'Assemblea deve destinare il proprio patrimonio, o ad associazioni con fini analoghi al proprio, o a fini di pubblica utilità, dopo però aver sentito preventivamente l’Organismo di Controllo di cui Art.3 com.190 della legge del 23 dicembre 1996 N.667 del C.C., o salvo diversa disposizione di legge.  

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si farà ricorso alle disposizioni vigenti in materia.

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L'anno duemilatre e questo giorno cinque del mese di ottobre
(05/10/2003)
L'Assemblea Straordinara dei Soci, convocata dall'attuale Consiglio Direttivo per la data odierna alle ore 9,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, nell'attuale sede della Contrada sita in Via Olmi n.142, loc. Vaiana - Forte dei Marmi (LU)
A P P R O V A
il sopra descritto Statuto.

Il presente Statuto, diviene immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA               IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

Lari Nevio                                                     Silvestri Sonia

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Jonatha Baldini